Statuto

Statuto dell’Associazione Santa Croce

Premessa
Verso la fine del IX secolo nelle vicinanze del punto di confluenza dell’Ete Morto con il fiume Chienti un piccolo cenobio è trasformato in monastero benedettino. E’ l’inizio della storia di una delle più antiche e potenti abbazie delle Marche, quella di Santa Croce. Alcuni cittadini, volendo rimandare alle origini della storia e delle tradizioni, per favorire il recupero e la salvaguardia della Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti e di quel che resta dell’antica Abbazia si costituiscono in Associazione.

Articolo 1
L’Associazione Santa Croce è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, culturale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III Art. 36 del Codice Civile, nonché del presente Statuto; essa ha sede in Sant’Elpidio a Mare via Garibaldi, 84.

Articolo 2
L’Associazione Santa Croce persegue i seguenti scopi: • Operare per il recupero, la tutela e la salvaguardia dell’Abbazia Imperiale di Santa Croce al Chienti, in particolare della Basilica, cercando di favorire gli studi e le ricerche atti a far meglio conoscere la sua storia millenaria. • Promuovere l’immagine del territorio allo scopo di rinnovare, tramandandole, le migliori tradizioni storiche, sociali, culturali elpidiensi. • Promuovere le attività culturali e spettacolistiche ed in genere le manifestazioni e le iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini anche in un rapporto di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e/o private.

Articolo 3
L’Associazione Santa Croce è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci si dividono nelle seguenti categorie: • Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale, eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. • Soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e alla vita dell’Associazione. Hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali. • Soci temporanei: durano in carica sei mesi, partecipano all’Assemblea ma non hanno diritto al voto.

Articolo 4
L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5
Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,espulsione dall’Associazione.

Articolo 6
Tutti i soci maggiorenni, esclusi i soci a carattere temporaneo, hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Articolo 7
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da beni, immobili e mobili; – contributi – donazioni e lasciti – rimborsi – attività marginali di carattere commerciale e produttivo; – ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare; le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in una apposita voce del rendiconto economico-finanziario dell’associazione; l’Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’associazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 8
L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico-finanziario preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Articolo 9
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci – il Consiglio Direttivo – il Presidente.

Articolo 10
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione e d è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto a un voto (esclusi i soci temporanei), qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o almeno da un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea ed in ogni caso deve essere effettuata usando le idonee e migliori forme di pubblicità.

Articolo 11
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo; approva il rendiconto economico – finanziario preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’associazione. Solo ed esclusivamente in tali ultimi casi l’assemblea sarà validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei presenti. All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un presidente e un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di venti membri eletti dall’Assemblea fra i propri componenti e dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo provvede a nominare al proprio interno un Presidente ed uno o più Vice Presidente, provvede altresì a nominare ogni altro organo collegiale o comitato che riterrà più opportuno per il raggiungimento delle finalità sociali.

Articolo 13
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione Santa Croce, si riunisce almeno due volte all’anno ed è convocata da il Presidente o da almeno due dei componenti, su richiesta motivata (richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci). Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea; • elaborare il rendiconto economico – finanziario consuntivo che deve contenere le singole voci di spese e di entrata relative al periodo di un anno; • elaborare il rendiconto economico – finanziario preventivo che deve contenere , suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo: • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci.

Articolo 14
Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, verifica e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Articolo 15
Lo scioglimento dell’associazione è deliberata dall’Assemblea Straordinaria. Il patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 16
Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Articolo 17
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia.

immagine da Wikipedia (link)

Orari di apertura

1° e 2° mercoledì del mese
Inverno ore 14:00 – 17:00
Estivo ore 15:00 – 18:00

Per apertura e informazioni
Tel. +39 3356936879
Tel. +39 3339961164

Eventi in programma

WhatsApp
Follow by Email
LinkedIn
Share
Telegram
RSS